Art. 18.
(Organismi ed enti di rilievo internazionale).

      1. La regione autonoma, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi e di enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le realtà regionali interne di altro Stato prossime al suo territorio.
      2. La regione autonoma promuove, coadiuva e sostiene, ferme restando le loro prerogative, le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e le espressioni della comunità locale con le collettività o con le autorità territoriali interne di altri Stati.